L 27/04/1999 n.118

 

 

ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)

Legge 27 aprile 1999, n. 118 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 100). - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo unico

1. Il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato unico

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1999, N. 43

All'art. 1:

al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte», e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento»;

al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonchè alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997.»;

al comma 4, dopo le parole: «al comma 3,», sono inserite le seguenti: «lettera b),»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente.»;

al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8»; le parole: «della direttiva n. 268/75/CEE e successive modificazioni e codificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,»;

al comma 7, dopo le parole: «L'AIMA effettua la compensazione» sono inserite le seguenti: «sulla base di dati certi»; le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di quota delle zone di montagna», sono aggiunte le seguenti: «, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975»; alla lettera c), le parole: «regolamento (CE) n. 2081/93» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993»; la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da presentarsi» sono inserite le seguenti: «o da inviare anche con lettera raccomandata»;

al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo»;

al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria»; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo.»;

al comma 16, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci»; dopo le parole: «idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta,», sono inserite le seguenti: «ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo,»; al secondo periodo, le parole: «almeno cinque giorni prima della scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza»; al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono aggiunte le seguenti: «che ne danno immediata comunicazione all'AIMA»;

al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'art. 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge.»;

al comma 21, le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000.»;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10».